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Domande Frequenti: Guida Completa alle Risposte che Cerchi

  • q:Come si aggiorna il cambio di residenza sulla patente e sulla carta di circolazione?

    a: Per aggiornare il cambio di residenza sul documento di circolazione del veicolo bisogna rivolgersi agli uffici del comune e comunicare il numero della patente di guida e le targhe dei veicoli intestatati. Il servizio è gratuito.
    Non viene più rilasciato il tagliando adesivo riportante la nuova residenza da apporre sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione né tagliandi da applicare alla patente di guida , essendo previsto solo che la variazione sia registrata presso la Motorizzazione Civile (UMC) che aggiorna l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) . Contemporaneamente i nuovi dati vengono trasmessi anche al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) Qualora il cittadino dovesse avere contezza che tale aggiornamento automatico non è avvenuto può rivolgersi al numero verde 800. 23.23.23 o accedere al Portale dell’automobilista.

  • q:CdP CARTACEO. - Cosa fare in caso di smarrimento del Certificato di Proprietà cartaceo?

    a: Il Certificato di Proprietà cartaceo ha cessato di essere emesso a decorrere dal 05/10/2015 e successivamente è stato emesso il Certificato di Proprietà Digitale . In caso di trasferimento del veicolo con CdP cartaceo è necessario consegnare l’originale o , se smarrito, la denuncia resa alle Autorità competenti. Dal 2 marzo 2021, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 98/2017 che ha previsto il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di proprietà del veicolo (DU), in sostituzione della carta di Circolazione, il CdP/CDPD, non viene rilasciato.

  • q:Quando scade il bollo?

    a: I residenti nella Regione Marche sono tenuti al pagamento del bollo in quanto tassa automobilistica legata alla proprietà dei veicoli, secondo la tipologia.
    Per le Automobili : Aprile – Agosto – Dicembre (per 12 mensilità)
    Per il Motoveicoli : Gennaio – Luglio (12 mensilità)
    Per gli Autocarri : Gennaio- Maggio-Settembre (per 4-8-12 mensilità)

  • q:Quando si paga il bollo?

    a: Il pagamento va effettuato nel mese successivo , rispetto alla scadenza fissata.
    Se il versamento avviene dopo tale data sono calcolati in automatico sanzioni ed interessi nella maniera che segue : entro i primi 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ciascun giorno di ritardo, dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50% della tassa versata in ritardo, dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,67 % della tassa versata in ritardo, dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza 3,75% della tassa versata in ritardo. Oltre 1 anno e dentro 2 anni, la sanzione è pari al 4,29% più gli interessi legali giornalieri. Oltre 2 anni la sanzione è pari al 5% più gli interessi legali giornalieri.
    Nel caso di recapito dell’avviso bonario di mancato pagamento la sanzione è calcolata in misura del 30% oltre interessi e spese.
    Se il pagamento non avviene, il tributo viene iscritto a ruolo per la riscossione coattiva con possibile fermo amministrativo sul veicolo.
    Il termine di prescrizione dal pagamento del bollo è di 3 anni e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica doveva essere versata.

  • q:FERMO AMMINISTRATIVO

    a: Il fermo amministrativo è un atto con il quale gli Enti e le Amministrazioni (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (es. auto, moto, autocarro) al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o a tasse (es. debiti IVA, IRPEF, Bollo , ICI) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
    In caso di pagamento il fermo viene cancellato d’ufficio.
    Se il pagamento non avviene il concessionario della riscossione notifica al contribuente il provvedimento di fermo amministrativo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). A seguito dell'iscrizione del fermo il veicolo:
    * non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
    
 * non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
    
 * anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
    
Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

  • q:VISURA PRA

    a: La visura effettuabile per targa , attraverso la consultazione degli archivi del Pubblico registro Automobilistico, consente di verificare oltre ai dati tecnici del veicolo , le informazioni relative allo stato giuridico , cioè il proprietario, la data del passaggio di proprietà, il numero delle precedenti intestazioni e l’eventuale gravame o vincolo iscritto (con indicazione dell’Ente creditore data e importo)

  • q:TARGHE (furto, smarrimento o deterioramento)

    a: In caso di furto, smarrimento o deterioramento istruzione di una o di entrambe le targhe, il veicolo deve essere reimmatricolato.
    Nel caso di furto o smarrimento l’intestatario della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione (DU) deve farne denuncia presso le Autorità. A seguito del mancato ritrovamento, è possibile richiedere la reimmatricolazione con agli Uffici della Motorizzazione e la reiscrizione al PRA del veicolo con il contestuale rilascio di nuove targhe e nuovo D.U.
    La richiesta si effetua presso le Agenzie di Pratiche (S.T.A. -Sportello Telematico dell'Automobilista o presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

  • q:FURTO DEL VEICOLO

    a: In caso di furto del veicolo occorre presentare denuncia alle Autorità , quindi richiedere la registrazione della perdita di possesso del veicolo al PRA. La richiesta, presentata dall’interessato o da altro soggetto munito di delega identificato tramite un documento di identità/riconoscimento, è indispensabile per sospendere l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
    All’intestatario del veicolo viene rilasciata, una ricevuta attestante l’avvenuta annotazione della perdita di possesso.
    In caso di successivo ritrovamento del veicolo va richiesto il rientro in possesso.

  • q:ESENZIONE I.P.T. PER I DISABILI

    a: I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità:
    - disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)
    - disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
    - disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00)
    Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l'accompagnamento del disabile. Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
    Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
    Per usufruire dell'esenzione vanno presentati:
    - la documentazione medica a corredo (es verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidità, certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988), documentazione che attesta la fruizione di altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico
    -dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l'esenzione.
    -nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto.

  • q:ESENZIONE BOLLO PER I DISABILI (Regione Marche)

    a: La legge regionale 20/2010, all’art. 9, c.4 prevede il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti disabili di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
    L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista nei seguenti casi:
    • Soggetti con ridotta o impedita capacità motoria, certificata nei modi previsti dall’art. 4 della legge 104/1992, (art. 8, comma 1, L. 449/1997) proprietari di veicoli funzionalmente adattati per la guida o per il trasporto del disabile,
    • Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da fruire dell’indennità di accompagnamento (art.30, comma 7, legge 338/2000);
    • Soggetti con grave limitazione alla capacità di deambulazione o pluriamputati (art. 30, comma 7, L. 388/2000);
    * Ciechi o ipovedenti gravi (d.p.r. 917/1986 e legge 138/2001);
    
 * Sordi/sordomuti (legge 381/1970 e legge 68/1999)
    
Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
    
La documentazione medica e quella del veicolo vanno inviati alla “Regione Marche – Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive, Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona” o a mezzo pec: regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it.

  • q:Visura per Targa

    a: La Visura Targa Veicolo è il documento che contiene le informazioni ufficiali della banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico): dati tecnici del veicolo, dati dell'attuale proprietario, persona fisica o persona giuridica, eventuale presenza di gravami (fermi amministrativi, ipoteche, locazioni, finanziamenti in corso, perdita possesso , radiazione).

  • q:Visura Nominativa e Storica

    a: Esistono due tipologie di visura nominativa: quella attuale e quella storica. La consultazione è effettuabile per se’ stessi o in quanto eredi . In tutti gli altri casi per conoscere i veicoli intestati ad una persona fisica o a una società occorre possedere un titolo (sentenza, decreto, ingiuntivo, titolo di credito ecc. ecc.) cioè un provvedimento o altro atto a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva. In entrambi i casi, la ricerca è effettuata tramite il codice fiscale della persona o la partita iva nel caso di società, nell'Archivio automatizzato del PRA. La visura nominativa attuale evidenzia anche i veicoli radiati o quelli per i quali è stata annotata la perdita di possesso. Visura nominativa storica: la ricerca è riferita a tutti i veicoli che sono stati intestati nel tempo al soggetto (persona fisica o persona giuridica) ma che alla data della consultazione non sono più in possesso dello stesso a seguito di vendita o perdita di possesso.

  • q:PERDITA DI POSSESSO

    a: La perdita di possesso del veicolo può verificarsi a causa dei seguenti eventi:
    
1. furto (o rapina) del veicolo;
    
2. appropriazione indebita;
    
3. truffa (che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora trascritto l’atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa);
    
4. provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l’indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.);
    
5. Radiazione/rottamazione
    
6. Esportazione
    
7. Calamità naturali, incendio ecc..
    
L’intestatario del veicolo al PRA, qualora perda la disponibilità del veicolo per uno dei casi sopra indicati deve richiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso la quale produce la cessazione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l’evento, mentre non incide sull’intestazione del veicolo, che continua ad essere iscritto al PRA a nome dello stesso soggetto.
La perdita di possesso infatti ha validità a soli fini fiscali.
    
Casi non documentabili
    
E' possibile, per chi è cittadino italiano, in mancanza di altra documentazione, al fine di interrompere l'obbligo di versare le tasse automobilistiche, annotare al P.R.A. la perdita di possesso del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quest'ultima però fa cessare l'obbligo tributario dal momento in cui viene presentata mentre restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti periodi d'imposta. I casi sono:
    * Vendita a persona i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini della trascrizione al PRA.
    
 * Consegna a rivenditore irreperibile o fallito;
    
 * Mancanza della documentazione del veicolo, consegnato al demolitore per rottamazione avvenuta ante 30.06.1998;
    
 • Rinuncia all’eredità (allegare il certificato di rinuncia davanti al Cancelliere); · Pignoramento infruttuoso (allegare il verbale negativo del pignoramento);
    
• Appropriazione indebita (nel caso di società di leasing allegando il contratto di leasing contenente i dati delle parti e del veicolo).

  • q:MANCATA REGISTRAZIONE AL PRA DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA’

    a: Quando si acquista un veicolo usato, entro sessanta giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita, l’acquirente deve richiedere la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) con il conseguente rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) a proprio nome.
    Il mancato rilascio del DU aggiornato determina l'applicazione di sanzioni ed il ritiro della carta di circolazione o del DU non aggiornati in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).
    
La mancata registrazione del passaggio di proprietà al PRA determina oltre all'applicazione di sanzioni amministrative per l'acquirente anche conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario per l'inadempienza dell'acquirente. Infatti, fino a quando non viene registrato al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada.
    Il venditore, in questo caso, può richiedere la registrazione al PRA oppure ricorrere al giudice.
    
La recente entrata in vigore della normativa che ha introdotto il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, la cui emissione presuppone il contemporaneo allineamento dei sopra menzionati archivi, fa sì che per il futuro saranno sempre meno i casi di mancata registrazione al PRA